30 marzo 2023
La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) prevede – per i carichi di importo residuo al 1° gennaio 2023 fino a mille euro e affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali – l’annullamento automatico alla data del 31 marzo 2023 delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora, mentre le somme dovute a titolo di capitale, di rimborso spese per procedure esecutive e di notifica restano interamente dovute. La Legge (art. 1 comma 229) prevede inoltre che gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali possano comunque esercitare la facoltà di non applicare l’annullamento ‘parziale’ (e quindi evitare l’annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento da tramettere all’agente della riscossione sempre entro la stessa data”.
Il Consiglio Comunale in data 30 gennaio 2023 ha adottato delibera n. 6 ad oggetto: "Approvazione diniego stralcio parziale art. 1, commi 227-229, Legge n. 197/2022", per la non applicazione dello stralcio "parziale" dei crediti di importo residuo fino a mille euro.
Il Consiglio Comunale in data 30 gennaio 2023 ha adottato delibera n. 6 ad oggetto: "Approvazione diniego stralcio parziale art. 1, commi 227-229, Legge n. 197/2022", per la non applicazione dello stralcio "parziale" dei crediti di importo residuo fino a mille euro.
Le novità introdotte dalla Legge n. 14/2023
La Legge di conversione del Decreto Milleproroghe (Legge n. 14/2023 di conversione del DL n. 198/2022) dà la facoltà agli enti che non hanno adottato entro il 31 gennaio 2023 il provvedimento di non applicazione all’annullamento “parziale” di farlo entro la nuova scadenza del 31 marzo 2023.
La norma citata consente inoltre, agli stessi enti, di applicare l’annullamento “integrale” dei propri crediti – comprensivo quindi della quota “capitale” nonché delle eventuali spese per procedure esecutive e diritti di notifica, per il cui rimborso l’Agente della riscossione presenterà apposita richiesta all’ente creditore – adottando, entro il 31 marzo 2023, uno specifico provvedimento.
I provvedimenti, adottati dagli enti nelle forme previste dalla legislazione vigente e pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, devono essere comunicati all’Agenzia delle entrate-Riscossione entro la medesima data del 31 marzo 2023.
La Legge di conversione del Decreto Milleproroghe (Legge n. 14/2023 di conversione del DL n. 198/2022) dà la facoltà agli enti che non hanno adottato entro il 31 gennaio 2023 il provvedimento di non applicazione all’annullamento “parziale” di farlo entro la nuova scadenza del 31 marzo 2023.
La norma citata consente inoltre, agli stessi enti, di applicare l’annullamento “integrale” dei propri crediti – comprensivo quindi della quota “capitale” nonché delle eventuali spese per procedure esecutive e diritti di notifica, per il cui rimborso l’Agente della riscossione presenterà apposita richiesta all’ente creditore – adottando, entro il 31 marzo 2023, uno specifico provvedimento.
I provvedimenti, adottati dagli enti nelle forme previste dalla legislazione vigente e pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, devono essere comunicati all’Agenzia delle entrate-Riscossione entro la medesima data del 31 marzo 2023.
Il Consiglio Comunale in data 27 marzo 2023 ha adottato delibera n. 11 ad oggetto: "APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO DELLE CARTELLE FINO AD € 1.000,00 RELATIVE AI TRIBUTI E ALLE ALTRE ENTRATE COMUNALI RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DALL'ANNO 2000 AL 2015, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229 BIS L. 29 DICEMBRE 2022 N. 197, INTRODOTTO DALL'ART. 3 BIS, COMMA 1, LETT. E) D.L. 29 DICEMBRE 2022 N. 198, CONVERTITO IN L. 24 FEBBRAIO 2023 N. 14", per la conferma della NON applicazione dello stralcio dei crediti di importo residuo fino a mille euro.
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